L’evoluzione normativa del reato di sottrazione all’obbligo di mantenimento del figlio minore commesso dal genitore non coniugato

L’evoluzione normativa del reato di sottrazione all’obbligo di mantenimento del figlio minore commesso dal genitore non coniugato
02 Gennaio 2019: L’evoluzione normativa del reato di sottrazione all’obbligo di mantenimento del figlio minore commesso dal genitore non coniugato 02 Gennaio 2019

Con la sentenza n. 554/2018, il Tribunale di Treviso si è pronunciato in tema di sottrazione all’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minore da parte del genitore non coniugato, illustrandone l’evoluzione normativa.

Nel caso di specie, al termine di una relazione sentimentale e di convivenza tra un uomo ed una donna, il Tribunale aveva affidato il figlio minore nato da quest’unione ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento prevalente presso la madre, disponendo che il padre versasse una somma mensile a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il padre, però, si era limitato a versare una sola volta l’assegno di mantenimento, nonché ad acquistare in qualche occasione abbigliamento, scarpe o altri beni di prima necessità per il figlio, in tal modo sottraendosi alle prescrizioni giudiziali.

Era stato, quindi, tratto in giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 3 L. 54/2006, disposizione che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile anche nel caso di figli nati fuori del matrimonio, estendendo, in caso di violazione di obblighi di natura economica, la previsione penale prevista nell’art. 12 sexies L. 898/70 (legge sul divorzio).

Il Tribunale, però, aveva rilevato che il d.lgs. n. 21/2018 ha abrogato l’art. 3 della L. 54/2006 e che la disposizione è stata solo apparentemente sostituita dall’art. 570 bis c.p..

Quest’ultima disposizione, invero, è applicabile solamente nel caso di genitore “coniugato” e non può essere diversamente interpretata, pena un’illegittima operazione analogica in malam partem.

Il Tribunale, quindi, dopo aver ricostruito la normativa in materia, è giunto a sussumere la condotta del padre non coniugato nella fattispecie penale prevista dall’art. 570 c.p..

Il primo comma della predetta disposizione, infatti, punisce chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine ed alla morale della famiglia, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale.

Infatti, rientra nella tutela penale apprestata dall'ari. 570 comma 1 c.p. anche la violazione degli obblighi di assistenza materiale del figlio posti a carico del genitore dalle norme del codice civile (cfr. Cass. Pen., sez. un., 31 gennaio - 31 maggio 2013, n. 23866) e sicuramente viola tali obblighi il genitore che non corrisponde l'assegno di mantenimento fissato dal Tribunale”.

Inoltre, “la condotta di chi si sottrae completamente ai suoi obblighi di assistenza materiale - non corrispondendo per anni e completamente l'assegno di mantenimento a favore del figlio naturale - concretizza senza dubbio una condotta contraria all'ordine e alla morale della famiglia, comunemente intesa come comprensiva di ogni comportamento attivo o omissivo lesivo del vincolo della solidarietà familiare; tale vincolo di solidarietà familiare non riguarda, ovviamente, solo la famiglia fondata sul matrimonio, ma anche la famiglia di fatto ed è destinato a protrarsi anche dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, dal momento che la presenza di un figlio minore è come tale portatrice di obblighi nei confronti del soggetto debole, il minore, ma anche nei confronti degli ex conviventi, alla stregua di una nozione ampia di famiglia comprensiva di forme alternative a quella derivante dal matrimonio, ma destinate ad assumere identica dignità e tutela (su questi ultimi concetti, in relazione al reato di cui all'art. 572 c.p., cfr., ex plurimis, Cass. Pen., 20 aprile - 22 maggio 2017, n. 25498)”.

Il Giudice, pertanto, previa riqualificazione della fattispecie penale in quella prevista dall’art. 570 c.p., ritenendo provata nel caso di specie la violazione degli obblighi di assistenza materiale gravanti sul genitore non collocatario, lo ha condannato alla pena di giustizia, specificando come tale riqualificazione non costituiva violazione della correlazione tra accusa e sentenza, atteso che nel capo di imputazione erano stati contestati tutti gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato nelle condizioni di apprestare la propria difesa.

Infine, il Tribunale ha chiarito che la condotta consistente nello spontaneo acquisto di vestiario o di altri beni a favore del figlio non è suscettibile di escludere o attenuare la responsabilità dell’imputato, non potendo il soggetto obbligato da un provvedimento giurisdizionale sostituire di sua iniziativa la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di mantenimento della prole con altre prestazioni a favore di questo.

 

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